Lodevole Municipio
Città di Lugano
Palazzo Civico
6900 Lugano
Interrogazione
fiscalità nuovi frontalieri: siamo pronti?
Egregio Signor Sindaco,
Egregi Signori Municipali,
Conformemente ai disposti della LOC, vi sottopongo la presente
interrogazione scritta.
Introduzione
Dal 1 giugno 2007 in base ad accordi internazionali della Svizzera con
l'Unione Europea, è entrata in vigore una ampliata libera
circolazione delle persone. Concretamente, per esemplificare, persone
residenti a Milano potranno, con una semplice notifica, ottenere un
permesso G di frontalieri, lavorare e pernottare durante la settimana a
Lugano e rientrare almeno una volta settimanalmente alla loro residenza
italiana. Questa apertura avrà sicuramente un notevole impatto
socioeconomico sul Cantone Ticino, ma l'oggetto della presente
interrogazione è mirato soltanto ad approfondire eventuali
risvolti fiscali di questa accresciuta mobilità dei lavoratori.
Aspetto fiscale
I lavoratori stranieri in Svizzera normalmente sono soggetti a ritenuta
alla fonte sul reddito da lavoro dipendente.
Attualmente le persone che ottengono un permesso B hanno dimora nel
Cantone Ticino e sono di regola illimitatamente imponibili in Ticino. I
frontalieri, fino al 31 maggio si intende quelli individuati nella
fascia di frontiera di 20 km, dal primo giugno anche oltre questa
fascia, ottengono invece un permesso G. Nel primo caso (B) il gettito
fiscale dell'imposta alla fonte è ripartito interamente in
Svizzera tra Confederazione, Cantone e Comune sede del luogo di lavoro.
Nel secondo caso (G), fino ad ora, prima di questa ripartizione tra
enti svizzeri, avviene un ristorno alla Repubblica italiana di circa il
40%; conseguentemente la quotaparte per il Comune e altri enti è
notevolmente diminuita.
Ora appare evidente che come importante centro economico e turistico,
la Città di Lugano ospita e ospiterà in futuro molti
lavoratori stranieri e che eventuali modifiche dello statuto di
frontaliero che avessero impatto fiscale andrebbero ad incidere sul
gettito di imposta cittadino.
Un'altra problematica attuale concerne il gettito da parte del Comune
di Lugano per i propri residenti che svolgono un'attività in
Italia. Queste persone sarebbero infatti imposte in Italia senza che il
nostro Stato vicino abbia a ristornare il 40%. Ora se questo fenomeno
al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo nel 1974 aveva solo
un'importanza trascurabile, con l'eccezione dei Comuni contigui a
Campione, con il passare degli anni, ma certamente a decorrere dal
1.6.2007, il fenomeno potrebbe interessare un numero sempre più
vasto di residenti in Ticino che esplicano un'attività in Italia.
Richieste
a) Quanto incassa la Citta di Lugano tramite la quotaparte delle
imposte alla fonte di sua spettanza (tendenza ultimi anni)?
b) Quanto proviene per categoria da permessi di tipo B, L e G (ultimo
anno disponibile)?
c) Visto che il riparto con l'Italia avviene sui permessi di tipo G,
è dato sapere (la Città lo può chiedere alle
competenti Autorità cantonali) se esiste una coordinazione tra
l'Ufficio permessi e l'Autorità fiscale che permetta di
suddividere tra permessi G "vecchio stile" nella fascia 20 km e "nuovi
G", affinché il ristorno all'Italia avvenga solo per i primi? In
caso contrario la quotaparte per l'Italia potrebbe subire nei prossimi
tempi un notevole incremento, a detrimento della base imponibile
ticinese (e quindi luganese)*.
*si tratta di una possibile interpretazione del diritto fiscale
internazionale.
Con viva stima.
Dipl. Math. ETH, Lic. sc. econ.
Giordano Macchi