Comune di Viganello
Rapporto di
minoranza della commissione Petizioni-Legislativa
MM 1989, concernente la revisione parziale del Regolamento comunale 1989.
Sebbene costretto in spazi ristretti da leggi di ordine superiore, il Regolamento comunale (REC) è fondamentale per il funzionamento del Comune. In esso sono sintetizzati i compiti primari e l'organizzazione atta a perseguirli, che abbraccia il legislativo, l'esecutivo e l'amministrazione, ciascuno con le sue attribuzioni e regole di funzionamento. I cittadini sono fruitori e vigili grazie all'espressione democratica.
Più praticamente per chi, come noi, si interessa della cosa pubblica, il REC dovrebbe essere la prima fonte di risposte alle domande che incontriamo durante il nostro lavoro.
La revisione giunge in un momento che vede i Comuni ticinesi interrogarsi sul loro futuro, ciò nondimeno fintanto che l'indipendenza ci è data si è voluto sfruttare il margine di manovra concessoci come autorità legislativa.
La revisione deve trarre dalle esperienze positive e negative finora avute dal precedente REC i dovuti correttivi, adattarsi all'evolvere delle esigenze ed essere infine l'occasione per proposte nuove. In particolare si è cercato di:
Questo rapporto non è da intendersi di minoranza in senso stretto, nella misura in cui non differisce per la stragrande maggioranza degli articoli dal rapporto di maggioranza. Ad esempio il relatore di minoranza ha proposto, dopo la mesta strage in parlamento a Zugo, di introdurre all'articolo 24 la cifra 6, ove si chiede che un agente presenzi alle sedute di CC. Dato che la commissione unanime sostiene questa aggiunta, non è necessario riportarla nel rapporto di minoranza.
Ove il presente rapporto è silente, si intende che concorda con le proposte del rapporto di maggioranza, il quale a sua volta perlopiù riprende i testi degli articoli del MM.
L’articolazione è prevista nel seguente modo: dapprima difesa dell'articolo 13, stralciato dal rapporto di maggioranza, quindi elencazione degli altri articoli ove la commissione non è riuscita a trovare una soluzione unanime. La numerazione degli articoli ricalca l'allegato al MM 1920.
Nota: la lettura del presente rapporto è da integrare al rapporto di maggioranza della Commissione e al Messaggio Municipale 1920.
Art. 13 - Condizioni
Art. 11 ter Obbligo di trasparenza
1)
I partiti politici rappresentati nel CC
sono tenuti
ogni anno a depositare una contabilità tenuta secondo criteri
generalmente
riconosciuti.
2)
Si deve allegare una lista delle persone
giuridiche e
dell’ammontare da loro versato.
3)
Il deposito avviene presso la cancelleria
comunale.
4) Ogni cittadino di Viganello può visionare questa documentazione. Il finanziamento di cui all’articolo 11 bis decade se la trasparenza non viene garantita in tutto o in parte. Un gruppo non riceve la somma fissa solo se tutti i partiti che lo compongono non garantiscono la trasparenza.
L'importanza dell'informazione non è nuova né in ambito politico né in ambito economico. Democrazia significa prendere delle decisioni, le quali si basano sulle informazioni recepite dal singolo cittadino. Conseguentemente chi è in grado di pilotare l'informazione può determinare notevolmente i risultati alle urne. Solo con una informazione equa ci si può attendere un risultato equo.
Promuovere le proprie idee o contrastare le idee a cui non si crede è una attività dispendiosa. Una campagna informativa necessita di finanziamenti importanti.
Il rischio intrinseco è che gli interessi economici (lobby) o la disponibilità finanziaria dei candidati prevalgano sul sano confronto democratico delle idee.
Nella tesi di dottorato in diritto di Tiziano Balmelli (si veda "le financement des partis politiques et des campagnes électorales", Éditions Universitaires Fribourg Suisse, 2001), si sotiene che "le principe de la transparence peut être considéré comme le pilier philosophique des législation tendent à la moralisation de la vie politique et des procédures publiques en général", e più concretamente si cita "La Cour constitutionnelle allemande, dans un arrêt célèbre sur le financement des partis politiques, a reconnu que le résultat des processus décisionnels à l'interieur d'un parti peut être considérablement influencé par les personnes ou les entités qui financent celui-ci de manière déterminante (massgeblich) et que, par conséquent, un tel enchevêtrement entre la sphère politiques et les intérêts économiques privés doit être rendu public." (pagine 361 e seguenti).
Dei correttivi sono dunque auspicabili. Quanto si propone con l'articolo 13 vuole essere solo un piccolo passo in questa direzione: ci si limita a chiedere trasparenza da parte dei beneficiari di un finanziamento pubblico. È come quando si sostiene un progetto di una fondazione benefica: ci si chiede in che misura il proprio contributo raggiunga l'obiettivo; soltanto un'informazione visibile e verificabile, ovvero la trasparenza, permette di monitorare il reale avanzamento del progetto.
Analogamente con questa norma si chiede soltanto
che i
cittadini interessati possano farsi un'idea di come il denaro pubblico
confluito nelle casse dei partiti venga speso.
La proposta è molto contenuta nelle sue esigenze e vuole più che altro essere un segnale che si è recepita l'importanza del problema sopra esposto. Altri temi andrebbero analizzati quali ad esempio le spese e i relativi finanziamenti dei candidati, … .
A livello cantonale la recente Legge sull'esercizio dei diritti politici sostiene la tesi della trasparenza dei finanziamenti nei seguenti articoli:
Finanziamento dei gruppi politici e delle
campagne elettorali cantonali
a) partiti e movimenti politici
Art. 114 1I partiti e i movimenti politici comunicano annualmente alla Cancelleria dello Stato l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10’000.– annua e l’identità dei donatori.
2La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.
3Il partito o il movimento politico che contravviene all’obbligo di cui al cpv. 1 viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato.
b) candidati e promotori di iniziative e referendum
Art. 115 1Entro il termine di trenta giorni antecedente la data dell’elezione ogni candidato alle elezioni cantonali deve comunicare alla Cancelleria dello Stato l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 5’000.-- e l’identità dei donatori.
2…
3La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.
4Chi contravviene all’obbligo di cui ai cpv. 1 e 2 è punibile con una multa fino a fr. 7’000.-- inflitta dal Consiglio di Stato. E’ applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
5Le disposizioni di cui ai cpv. da 1 a 4 si applicano anche ai promotori di iniziative e referendum sul piano cantonale, rispettivamente ai comitati di sostegno.
Infine si discute, sempre a livello cantonale, di introdurre dei limiti di spesa massimi per le campagne. Si veda ad esempio "Proposta per una regolamentazione delle spese elettorali" in RDAT 1-2001.
Indubbiamente si è in presenza di una tematica attuale e complessa, che va analizzata da più punti di vista. Il cammino che deve percorrere il legislatore per garantire che il processo democratico non diventi una mera questione di pecunia è ancora lungo.
Trasparenza dei finanziamenti unita alla garanzia di pari opportunità per promuovere le proprie idee politiche sono requisiti fondamentali per una vera democrazia. Si sostiene quindi con convinzione l'articolo 13 proposto dal Municipio.
Art. 6 - Composizione
Aggiunta alla fine:
Una categoria professionale non può essere rappresentata da più di un quinto dei membri. Un regolamento disciplina i dettagli.
La prima critica che si può pensare è che una proposta del genere limita la libera espressione dei votanti, che se volessero eleggere 30 panettieri in CC di principio dovrebbero averne il diritto. La realtà è che di panettieri attivi in politica se ne vedono pochi, mentre di avvocati, ingegneri e architetti ed economisti (come il sottoscritto) molti. Alcune categorie professionali sono rappresentate molto sopra la loro importanza numerica nella popolazione. Non si vuole ora analizzare le motivazioni di questo fenomeno e neppure evidenziare i vantaggi che queste categorie professionali possono portare mettendo a disposizione del pubblico le proprie conoscenze specifiche; ci si limita però ad esempio ad osservare come il Consiglio di Stato del Cantone Ticino sia composto da 5 giuristi su 5 membri. Ciò implica che i problemi del Ticino vengano analizzati ottimamente dal punto di vista legale, mentre per altri aspetti, ad esempio finanziari o tecnici, il governo deve rimettersi al 100% a pareri esterni.
Un consesso che vuole rappresentare democraticamente tutti i cittadini dovrebbe avere al suo interno membri di diversa sensibilità, estrazione sociale e formazione ove il confronto di idee possa avvenire anche in base alle proprie esperienze vissute, ampliando le angolature dalle quali può essere vista la soluzione di un problema.
Per essere creativa la democrazia ha bisogno di confronto, e il confronto è fertile nella reale diversità.
Art. 21 - Messaggi municipali e rapporti
commissionali
Cifra 3: I rapporti scritti delle Commissioni, con le relative proposte, devono essere depositati in Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri Comunali.
Cifra 3: La proposta municipale si fonda sul buon senso, mentre quella commissionale di maggioranza obbligherebbe la cancelleria ad effettuare troppi invii postali.
Esempio: consigliere A consegna un messaggio il giorno martedì e il consigliere B il mercoledì, ciò obbligherebbe la cancelleria ad effettuare due invii.
Art. 23 - Esame dei messaggi
Aggiunta: Il Municipio designa di regola un'unica Commissione a questo scopo.
L’inserimento di questa condizione è volta alla semplificazione e allo snellimento delle procedure.
Questa proposta, di fatto, esclude la gestione da molti messaggi concernenti l’edilizia. La commissione della gestione ha però avuto modo di esprimersi sui finanziamenti nell’allestimento dei preventivi, uno dei documenti più importanti, di cui le spetta l’analisi secondo l’art. 172 LOC.
Art. 31 – Approvazione di messaggi particolari
Cifra 1: La proposta municipale prevede di mettere ai voti solo su esplicita richiesta, mentre la variante commissionale di maggioranza sembrerebbe auspicare l'obbligo di votare sempre gli importi dei singoli dicasteri. In generale è auspicabile uno snellimento delle procedure di voto: meglio concentrare il dibattito su quelle posizioni che destano un reale interesse piuttosto che perdersi in una infinita elencazione formale di cifre.
Cifra 3: Vale il ragionamento della cifra 1, privilegiare il confronto sui punti che destano reale interesse. L'articolo 28 LOC è previsto per l'assemblea comunale. In regime di CC i consiglieri ricevono con molto anticipo la documentazione e possono prepararsi di conseguenza. Non sussiste contraddizione di fondo con lo spirito della LOC, il Comune si dota di una propria base legale per questa procedura semplificata che preserva in ogni caso il diritto, anche invocato da un solo consigliere comunale, di votare pur sempre articolo per articolo. Si vuole semplicemente privilegiare il contenuto e non la forma.
Art. 32 - Verbale
Cifra 1: Il segretario comunale o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio Comunale redige il verbale che deve contenere: …
Cifra 2: Il contenuto del verbale secondo la lettera c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda, se almeno un consigliere ne fa richiesta.
Cifra 1: La seduta di CC sottostà alla regia del suo presidente, quindi sembrerebbe logico assicuragli anche questa piccola competenza di emergenza.
Cifra 2: Ancora una volta il REC vuole sostituirsi ai formalismi della LOC, lasciando aperta la via alla verifica del verbale solo su esplicita richiesta.
Art. 46 - Commissioni
Testo finale: Le Commissioni sono composte da 7 membri e 4 supplenti e stanno in carica per l'intero quadriennio. È facoltà del Consiglio Comunale di nominare Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.
Art. 47 - Rappresentanza proporzionale
Stralciare: Ogni gruppo ha diritto ad almeno un supplente. [altrimenti ritenere il testo della maggioranza]
46: Il numero di supplenti è funzionale alla validità delle sedute (articolo 50) e non alla garanzia dei gruppi di avere supplenze. La proposta della maggioranza che lega il numero di supplenti al numero dei gruppi avrebbe strane conseguenze se i gruppi fossero 1 solo o 10.
47: Fissato logicamente a 4 il numero di supplenti non si può garantire a 5 o più gruppi un supplente ciascuno.
art. 92 – Verbale: accettare la proposta del Municipio.
deliberazione:
1- atto, effetto del deliberare (determinare, stabilire o riflettere, considerare attentamente). Oppure
2- precisa intenzione sin. decisione, risoluzione
risoluzione:
1- atto, effetto del risolvere
2- decisione, determinazione/ deliberazione finale presa da un’assemblea
(Lo Zingarelli 1994 – Vocabolario della lingua italiana)
Per evitare confusione sarebbe auspicabile mantenere un solo termine.
r i
s o l v e r
e :
Con ossequio.